Nuovo Regolamento FGAS, verso la pubblicazione in Gazzetta

Sembra ormai arrivata alla fine la lunga discussione sul nuovo Regolamento europeo sui gas fluorurati ad effetto serra.
Nel corso degli ultimi mesi abbiamo cercato, tramite news ed approfondimenti sulla nostra rivista Hydra, di rimanere aggiornati sugli sviluppi di questo importante documento, con il quale l'Unione andrà a revisionare dopo 10 anni il Regolamento (UE) 517/2014.

Il 16 gennaio scorso ha visto la luce, mediante una votazione del Parlamento europeo, una Risoluzione legislativa, che si pronuncia all’unanimità sul rapporto presentatogli da una delle sue Commissioni.
Il prossimo passaggio sarà l'adozione del Regolamento (UE) .../2024 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014.

Avremo modo di approfondire nei prossimi mesi il regolamento, anche a fronte della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, intanto però possiamo anticipare la Risoluzione appena pubblicata.

Il documento stabilisce disposizioni in materia di contenimento, uso, recupero, riciclaggio, rigenerazione e distruzione dei gas fluorurati a effetto serra e le misure accessorie connesse, quali la certificazione e la formazione, che comprende, l'uso sicuro di gas fluorurati a effetto serra e di sostanze alternative che non sono fluorurate.
Cambiano gli obiettivi, che si fanno più ambiziosi, anche a fronte del documento che ha preso il nome di Green Deal, con il quale la Commissione europea si è data la volontà di rendere l'Europa il primo continente climaticamente neutro e a inquinamento zero entro il 2050.
Ed è appunto il 2050 l'anno in cui il nuovo Regolamento mira ad azzerare il quantitativo massimo di idrofluorocarburi che può essere immesso sul mercato dell'Unione, sempre con riferimento alle emissioni di tonnellate di CO2 equivalenti.
Viene rivisto quindi il famoso phase-down che adesso diventa un vero e proprio phase-out con appunto il 2050 come termine ultimo per l'immssione sul mercato di nuovi prodotti contenenti HFC.

Per arrivare a questi obiettivi, ci siamo dati degli steps annuali, sotto forma di divieti di immissione sul mercato, questi divieti riguardano le apparecchiature di:
   - refrigerazione fissa e refrigeratori fissi (chillers);
   - apparecchiature fisse di condizionamento d'aria e pompe di calore fisse.

Con riferimento alla seconda tipologia di apparecchiatuire e soffermandoci solo sulla sottocategoria delle apparecchiature di tipo split di condizionamento d'aria e pompe di calore di tipo split, possiamo leggere i seguenti divieti di immissione:

a) sistemi monosplit contenenti meno di 3 kg di gas fluorurati a effetto serra, che contengono, o il cui funzionamento dipende da tali gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 750 => 1 gennaio 2025;
b) sistemi aria-acqua di tipo split di capacità nominale fino a 12 kW inclusi che contengono gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150 o il cui funzionamento dipende da tali gas => 1 gennaio 2027;
c) sistemi aria-aria di tipo split di capacità nominale fino a 12 kW inclusi che contengono gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150 o il cui funzionamento dipende da tali gas => 1 gennaio 2029;
d) sistemi di tipo split di capacità nominale fino a 12 kW inclusi che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas => 1 gennaio 2035;
e) sistemi di tipo split di capacità nominale superiore a 12 kW che contengono gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 750 o il cui funzionamento dipende da tali gas => 1 gennaio 2029;
f) sistemi di tipo split di capacità nominale superiore a 12 kW che contengono gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150 o il cui funzionamento dipende da tali gas => 1 gennaio 2033;

Un'altra novità interessante per il nostro settore, è quella rappresentata dalla certificazione e formazione, i gas refrigeranti classificati naturali, come per esempio il propano (R290) entrano nel Regolamento e quindi le persone munite di certificazione dovranno: o estendere la loro formazione a questi refrigeranti (per quelle già in possesso di certificato ai sensi del Regolamento (UE) n.517/2014) o certificarsi ai sensi del nuovo Regolamento mediante un percorso di formazione al cui termine è previsto un processo di valutazione.
Per quelli rientranti nel primo caso, il Regolamento ha fissato nel termine massimo di 5 anni (dalla data di entrata in vigore del Regolamento), il periodo entro cui queste persone dovranno aggiornare il loro certificato.

Per quanto ci riguarda, come Idrotiforma, cercheremo ti tenere aggiornati i nostri corsisti mediante comunicazioni specifiche e seguiremo gli sviluppi futuri del Regolamento.