Requisiti Minimi: aggiornato il D.M. 26 giugno 2015
Il settore dell'efficienza energetica degli edifici è interessato da un significativo aggiornamento normativo con la pubblicazione del Decreto Ministeriale 28 ottobre 2025. Questo provvedimento, emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, apporta modifiche e integrazioni al precedente D.M. 26 giugno 2015, noto come "Decreto Requisiti Minimi".
Il nuovo D.M. 28/10/2025 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 5 dicembre 2025. Entrerà in vigore dopo 180 giorni (sei mesi) dalla data di pubblicazione, quindi se ne riparlerà il 3 giugno 2026. Ma è comunque importante analizzarlo in alcuni suoi punti chiave.
Il D.M. stabilisce requisiti differenziati a seconda della tipologia e dell'entità dell'intervento. Per fare un esempio, la sostituzione di una vecchia caldaia con una nuova a condensazione, una pompa di calore o un sistema ibrido, è un intervento di Riqualificazione Energetica. La riqualificazione energetica è, per definizione, quell’intervento che interessa una superficie disperdente inferiore o uguale al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio e/o consiste nella nuova installazione, nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all’edificio o di altri interventi parziali, come appunto la sostituzione del generatore. Rimangono gli obblighi di relazione tecnica a firma del progettista, ex Legge 10, già previsti nel precedente D.M. del 2015, ovvero, nel caso in cui il progetto dell’impianto sia a firma del responsabile tecnico (art. 5 del D.M. 37/2008), la relazione è necessaria solo nel caso di un eventuale cambio di combustibile o tipologia di generatore, come per fare un esempio, la sostituzione di una caldaia a metano con una alimentata a biomassa. Sempre per rimanere nella sezione impianti permane, in relazione alla qualità dell’acqua utilizzata negli impianti termici per la climatizzazione invernale, il riferimento fondamentale alla norma tecnica UNI 8065 però, in questo aggiornamento, non viene menzionata l’obbligatorietà dell’addolcimento. Ricordiamo che nella versione del 2015 era obbligatorio un trattamento di addolcimento dell’acqua di impianto per impianti con potenza termica al focolare maggiore di 100 kW e in presenza di acqua di alimentazione con durezza totale maggiore di 15 gradi francesi.
Una novità interessante, sempre nel caso di sostituzione di generatore di calore, riguarda l’obbligatorietà di dotare i nuovi generatori di dispositivi autoregolanti, in grado di controllare separatamente la temperatura in ogni vano o, ove giustificabile, in una determinata zona riscaldata o raffrescata dell’unità immobiliare.
Permane poi la solita definizione di Ristrutturazione Importante, di primo o secondo livello. La ristrutturazione importante è definita dall'incidenza sull'involucro edilizio, combinata o meno con l'intervento sull'impianto. Quella di primo livello riguarda oltre il 50% della superficie disperdente lorda e la ristrutturazione integrale dell'impianto termico. La verifica sarà finalizzata a rendere l’intero edificio quanto più prossimo ad un Edificio a Energia Quasi Zero (NZEB). La ristrutturazione importante di secondo livello interessa invece una percentuale compresa tra il 25% e il 50% della superficie disperdente o più del 50% senza rifare l'impianto termico. In questo caso i requisiti minimi si applicano solo agli elementi edilizi (involucro e impianti) oggetto dell'intervento.
In sintesi ed in linea generale, la semplice sostituzione di un generatore è un intervento mirato di riqualificazione e richiede la sola verifica dei requisiti minimi di efficienza del nuovo generatore.
Il Decreto del 28 ottobre 2025 stabilisce una revisione fondamentale del sistema nazionale per l'efficienza energetica degli immobili. Non parliamo di un piccolo aggiornamento, ma di un intervento strutturato che cambia il modo di calcolare, verificare e certificare le prestazioni energetiche di edifici nuovi ed esistenti. Dal 3 giugno 2026 si modificheranno APE, Legge 10, le basi della progettazione, le verifiche sugli impianti e i criteri per classificare i lavori.
Identificare bene il tipo di intervento sarà l'elemento chiave per sapere quali verifiche applicare e come garantire la conformità energetica del progetto.
Decreto Ministeriale 28 ottobre 2025




