Pubblicata in gazzetta l’attuazione della RED III sulle energie rinnovabili
Sulla Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 2026 è stato pubblicato il Decreto legislativo 9 gennaio 2026, n. 5, recante attuazione della Direttiva (UE) 2023/2413 (c.d. RED III) sulla promozione dell’energia da fonti rinnovabili. Il provvedimento adegua la normativa italiana al quadro europeo, modificando il D.Lgs. 199/2021 e altri testi normativi in materia energetica ed ambientale.
Con il recepimento della direttiva si aggiornano in particolare i target percentuali di quota di energia rinnovabile sul consumo finale lordo da raggiungere entro il 2030, allineando l’Italia agli obiettivi fissati dalla RED III, rafforzando anche il ruolo delle rinnovabili nei settori industriale, dei trasporti e dell’edilizia.
Tra gli aspetti principali:
• nuove definizioni e revisione delle soglie di rinnovabili nei diversi settori energetici;
• maggior dettaglio sugli obiettivi settoriali (ad esempio per idrogeno verde e biocarburanti);
• allineamento al quadro (UE) sulla transizione energetica e decarbonizzazione.
Tra le soglie di maggiore rilievo meritano particolare attenzione gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici, messi a confronto con la previgente disciplina del D.Lgs. 199/2021.
La tabella evidenzia il fatto che in passato l’obbligo di integrazioni FER su edifici oggetto di ristrutturazione era riservato solo ad edifici di grande metratura, mentre oggi l’obbligo si estende anche al rinnovamento degli impianti termici, purché non vi siano insormontabili ostacoli di tipo economico o tecnico. Spetta al tecnico attestare l’impossibilità di ottemperare ai nuovi obblighi nella relazione tecnica “ex legge 10” previa analisi della non fattibilità tecnico – economica di tutte le opzioni tecnologiche disponibili”.
Il nuovo decreto legislativo modifica anche l’Allegato IV del D.Lgs. 199/2021, che disciplina i requisiti per l’accesso agli incentivi per impianti a fonti rinnovabili, con particolare attenzione a tecnologie chiave come pompe di calore, biomassa e sistemi ibridi.
Le principali novità dell’Allegato IV includono:
• un passaggio da requisiti tecnici puntuali (es. COP/EER) a criteri basati su prestazioni stagionali individuate dalle sigle SCOP ed SEER;
• maggiore rigore per l’ammissione agli incentivi, in particolare per generatori a biomassa certificati con classe ambientale elevata (5 stelle o maggiori) e con manutenzione obbligatoria periodica da parte di installatori in possesso della qualifica FER;
• ridefinizione dei requisiti per sistemi ibridi e ampliamento delle categorie ammissibili nell’ambito delle tecnologie sostenibili.
Con riferimento ai punti sopra elencati, preme evidenziare che, per la biomassa sono ammessi agli incentivi i casi di sostituzione di generatori di calore alimentati a GPL o a gas naturale, solo se i generatori alimentati con biomassa installati assicurano emissioni di particolato primario (PP 10) non superiori a 1 mg/Nm³, mentre tra i sistemi ibridi incentivabili è stata estesa l’ammissibilità anche a sistemi bivalenti e pompe di calore “Add on”.
I sistemi bivalenti sono sistemi ibridi (caldaia + pompa di calore) non assemblati in fabbrica, mentre il sistema “add on” è un sistema costituito da una pompa di calore installata ad integrazione di una caldaia a condensazione esistente e di età non superiore a 5 anni.





