Nota sugli apparecchi a gas smontati da altri impianti

Vista la frequente richiesta sulla correttezza di utilizzare apparecchi a gas smontati da un’unità immobiliare per essere installati in un'altra abitazione, ci preme fare un focus anche alla luce della risposta fornita dal Comitato Italiano GAS, al quale si rimanda per ulteriori approfondimenti e per la lettura del testo ufficiale.

In questa news ci limiteremo ad un accenno, riassumendone i principali aspetti normativi e il parere del CIG.

All’interno della norma UNI 7129-2:2015 si legge che “Non è consentito installare apparecchi a gas non integri; inoltre non è consentito installare apparecchi, montati in modo fisso, rimossi e dismessi da altri impianti, se non preventivamente rimessi a nuovo.”

Essendo la rimessa a nuovo l’insieme delle operazioni atte a ripristinare la funzionalità e le prestazioni di un prodotto precedentemente immesso sul mercato se ne deduce che l’operazione non potrà essere svolta da un “semplice installatore”. Al riguardo il soggetto che effettua la “rimessa a nuovo” avrà le responsabilità previste dalla legislazione vigente come ad esempio la dichiarazione di conformità CE ai Regolamenti e alle Direttive applicabili. Aspetti generalmente rilegati al “fabbricante” del prodotto.

Essendo la norma volontaria è possibile individuare anche soluzioni diverse da quella in essa riportata, ma venendo in tal modo meno la “presunzione di buona tecnica” che la stessa per legge assicura, la soluzione tecnica adottata dovrà quantomeno essere appropriatamente giustificata, come (ad esempio) una specifica analisi del rischio documentata nella dichiarazione di conformità.

In allegato la nota Comitato Italiano GAS, fonte: www.cig.it