In Gazzetta le modalità per richiedere la patente a crediti nei cantieri edili

Il momento in cui sarà obbligatorio dotarsi della patente a crediti per lavorare nei cantieri si avvicina, erano attese le modalità di presentazione della domanda ed ora, per mezzo del DECRETO 18 settembre 2024, n. 132, sono state definite.

Ricordiamo che la patente a crediti era stata introdotta dall’art. 29, comma 19 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con la legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56, e ricordiamo altresì che l’adempimento è necessario per tutte quelle imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

I soggetti tenuti al possesso della patente sono, quindi, le imprese (non necessariamente qualificabili come imprese edili) e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri.

AI fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a)    iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b)    adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
c)    possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
d)    possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente;
e)    possesso della certificazione di regolarità fiscale (DURF), di cui all'art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
f)    avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

La dicitura nei casi previsti dalla normativa vigente, sta ad indicare che non tutti i soggetti interessati sono tenuti ad avere quella documentazione. Esempio il DVR, il documento non è richiesto ai lavoratori autonomi e alle imprese prive di lavoratori.

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c) ed e) è attestato mediante autocertificazione ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), d) e f) è attestato mediante dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

La patente dovrà essere richiesta dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo, ma può anche essere richiesta da un delegato, come per esempio un consulente del lavoro, o un commercialista.

La domanda dovrà essere presentata sul portale dell’Ispettorato nazionale del Lavoro, che avrà l’apposita sezione dedicata a partire dal 1° ottobre.