Focus definizione Impianto Termico
In questa news andiamo a riprendere il concetto di impianto termico, che è sempre bene tenere a mente.
Partiamo da cosa dice la legge, l'ultima definizione di impianto termico è contenuta nel Decreto legislativo 10 giugno 2020 n.48: “Attuazione della direttiva (UE)2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell’edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”.
Tale Decreto va infatti a modificare il Decreto Legislativo 192/2005 ed, in particolare, va ad aggiornare la definizione di impianto termico, che si riporta di seguito per esteso:
"impianto termico": impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché' gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate»
Questa ultima definizione toglie ogni limite sulla potenza e ogni riferimento a stufe, caminetti e apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante, diventano così tutti suddetti apparecchi impianti termici e pertanto dovranno essere riportati sul libretto di impianto per la climatizzazione.
In merito al controllo di efficienza energetica non cambia niente, l’unico aspetto veramente di grosso impatto sarà che da oggi i caminetti saranno considerati impianti termici.