FGAS: Abrogato il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067
Ci aspettavamo questo importante documento, ma sinceramente non così presto. Era atteso per inizio 2025 o al limite fine anno e invece, i nostri legislatori europei, hanno deciso di anticipare i tempi.
Il 9 settembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Europea, il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2215 del 6 settembre 2024. Il regolamento abroga il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067.
Perché è importante e perché era atteso. Tramite questo documento, a norma del Regolamento (UE) 2024/273, vengono stabiliti i requisiti minimi per il rilascio di certificati alle persone fisiche e giuridiche e le condizioni per il riconoscimento reciproco di tali certificati, per quanto riguarda le apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d’aria e le pompe di calore, i cicli Rankine a fluido organico e le unità di refrigerazione di autocarri frigorifero, rimorchi frigorifero, veicoli leggeri frigorifero, container intermodali e vagoni ferroviari contenenti gas fluorurati a effetto serra o loro alternative. Vengono stabilite anche le domande, teoriche e pratiche, che dovranno essere sottoposte ai candidati che intendono certificarsi. Sarà quindi sempre necessario sostenere un esame teorico/pratico per l’istallatore/manutentore che vorrà lavorare (o continuare a lavorare) in ambito FGAS, ma non solo.
La novità più importante di questo Regolamento, forse è proprio quella relativa alla certificazione delle persone fisiche, articolo 3. Una volta capito l’ambito di applicazione, ovvero l’attività (o le attività) che la persona fisica svolge, dovrà orientarsi sul relativo certificato.
Le attività oggetto del presente regolamento sono:
a) controlli delle perdite delle apparecchiature contenenti i gas fluorurati a effetto serra (come HFC, HFO ecc…);
b) installazione delle apparecchiature contenenti i gas fluorurati a effetto serra (come HFC, HFO ecc…) o le sostanze alternative ammoniaca (NH3), anidride carbonica (CO2) o idrocarburi;
c) riparazione, manutenzione o assistenza e smantellamento delle apparecchiature contenenti i gas fluorurati a effetto serra (come HFC, HFO ecc…) o le sostanze alternative ammoniaca (NH3), anidride carbonica (CO2) o idrocarburi;
d) recupero dei gas fluorurati a effetto serra dai circuiti di raffrescamento delle apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d’aria, delle pompe di calore e delle unità di refrigerazione di autocarri frigorifero e rimorchi refrigerati.
Quindi, in basa all’attività che la persona fisica svolge, dovrà prendere uno (o più) dei seguenti certificati:
certificato A1: il titolare può svolgere tutte le attività cui sopra, limitatamente ai gas fluorurati a effetto serra e gli idrocarburi;
certificato A2: il titolare può svolgere tutte le attività cui sopra, relative ai gas fluorurati a effetto serra e agli idrocarburi, limitatamente alle apparecchiature con una carica inferiore a 3 kg o, nel caso di sistemi ermeticamente sigillati etichettati come tali, inferiore a 6 kg;
certificato B: il titolare può svolgere tutte le attività cui sopra, relative all’anidride carbonica (CO2);
certificato C: il titolare può svolgere tutte le attività cui sopra, relative all’ammoniaca (NH3);
certificato D: il titolare può svolgere l’attività lettera d), per le apparecchiature contenenti meno di 3 kg di gas fluorurati a effetto serra o, nel caso di sistemi ermeticamente sigillati etichettati come tali, meno di 6 kg di gas fluorurati a effetto serra;
certificato E: il titolare può svolgere l’attività lettera a), a condizione che non implichi un intervento sul circuito di refrigerazione contenente i gas fluorurati a effetto serra (come HFC, HFO ecc…).
Rimane obbligatoria anche la certificazione delle imprese che svolgono, per altri soggetti, attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento delle apparecchiature oggetto del presente Regolamento.
Che succede adesso. Intanto l’entrata in vigore, prevista per il prossimo 29 settembre, poi andiamo ad analizzare la sezione relativa ai certificati esistenti, ai corsi di aggiornamento e ai processi di valutazione.
Nell’articolo 10 possiamo leggere come gli Stati membri dovranno provvedere affinché i titolari di certificati di categoria I e II siano autorizzati a continuare ad avvalersene solo se aggiornano le loro conoscenza e competenze conseguendo il livello richiesto rispettivamente per i certificati A1 e A2.