Con l’applicazione della RED III cambiano i parametri per l’accesso agli incentivi

Con l’entrata in vigore del Decreto legislativo 9 gennaio 2026, n. 5, sono state introdotte delle “Modifiche all'ALLEGATO IV del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199”, cambiando i requisiti minimi per gli interventi che accedono agli incentivi, qualunque essi siano: Bonus Casa, Ecobonus, Conto Termico.


Sono stati inseriti requisiti più stringenti, ma anche orientati alle prestazioni più reali dei generatori

•    Pompe di calore: ora si richiede l’efficienza stagionale ( ηs , SEER/SPER, SCOP), non solo i valori nominali istantanei (COP). 
•    Generatori a biomassa: accesso agli incentivi solo per classi ambientali elevate (es. 5 stelle) e con manutenzione obbligatoria per apparecchio e canna fumaria. 
•    Solare termico: sono richiesti livelli minimi di producibilità specifica annua. 
•    Controlli di regolazione e componenti di sistema: valvole termostatiche a bassa inerzia o sistemi equivalenti diventano obbligatorie su corpi scaldanti. 

Queste novità non sono collegate ad una specifica detrazione/incentivo, ma sono criteri tecnici che tutti gli interventi devono rispettare per poter accedere alle detrazioni o incentivi dal 4 febbraio 2026 in poi.

È proprio la data del 4 febbraio che segna lo spartiacque tra i vecchi e i nuovi requisiti, in particolare la data è da prendere in considerazione per l'inizio lavori.
Infatti l'invio di schede descrittive sul portale ENEA con data d'inizio dei lavori dal 4 febbraio 2026 (incluso) è temporaneamente inibito per consentire l'aggiornamento del portale alle disposizioni del D. Lgs. 5/2026. Per tali interventi il termine di novanta giorni sarà calcolato a partire dalla data in cui sarà possibile trasmettere le schede descrittive.

Per l’accesso agli incentivi di Conto Termico l’entrata in vigore del D.Lgs 5/2026 non ha apportato variazioni in quanto le specifiche tecniche erano già assorbite nel decreto e regole applicative del Conto Termico 3.0.