Superbonus 110: In gazzetta il decreto asseverazioni e il decreto requisiti tecnici

 

 

Sono stati pubblicati ieri, lunedì 5 ottobre 2020 sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 i decreti che chiudono il cerchio normativo collegato al pacchetto ecobonus 110%, decreto Asseverazioni e decreto Requisiti tecnici necessari per fruire del superbonus 110%.

 

 

Il primo (decreto 6 agosto 2020 del Ministro dello Sviluppo Economico) dà attuazione all’articolo 119 comma 13, del decreto Rilancio (D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020) in merito all’asseverazione dei requisiti previsti per l’accesso alle detrazioni.

Il decreto definisce il contenuto dell’asseverazione (da tramettere in corrispondenza del SAL o della FINE LAVOR) e ne indica le modalità di trasmissione, nonché i termini, le modalità di verifica ed accertamento delle asseverazioni, attestazioni e certificazioni infedeli al fine dell'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge. 
La trasmissione avviene attraverso un’apposita sezione del portale informatico ENEA (ad oggi non ancora disponibile) che rilascia la ricevuta informatica comprensiva del codice identificativo della domanda.
Per l’accesso alla cessione del credito o per lo sconto in fattura se ne dovrà dare comunicazione all’Agenzia delle Entrate dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell’ENEA della ricevuta di avvenuta trasmissione. La comunicazione all’Agenzia delle Entrate potrà essere inviata a decorre dal 15 ottobre 2020 secondo le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati (ad oggi non disponibili).

 

Con il secondo provvedimento (decreto 6 agosto 2020 del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti), emanato in attuazione dell'articolo 14, comma 3-ter, del decreto-legge 4 giugno 2013 n.63, vengono definiti i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che danno diritto alla detrazione delle spese sostenute per interventi di efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, spettanti per interventi di ECOBONUS, nonché gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (BONUS FACCIATE), e gli interventi che danno diritto alla detrazione di SUPERBONUS 110% introdotto dal Decreto Rilancio. Il decreto introduce inoltre i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, aspetto di rilievo che non era mai stato introdotto in ambito di detrazioni fiscali.

 

Il DM 6 agosto 2020 relativo ai requisiti sostituisce quelli fino ad oggi in vigore del 19 febbraio 2007 e del 11 marzo 2008, i nuovi requisiti si applicano agli interventi la cui data di inizio lavori sia successiva all'entrata al 5 ottobre 2020. Agli interventi la cui data di inizio lavori, comprovata tramite apposita documentazione, sia antecedente, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 26 febbraio 2007.

La data di inizio lavori può essere comprovata, ove prevista, dalla data di deposito in comune della relazione tecnica di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

In ambito di superbonus 110% i lavori iniziati dal 1 luglio 2020 fino al 5 ottobre 2020 verranno regolati dai precedenti decreti, sia in termini di massimali di spesa sia relativamente ai requisiti tecnici degli interventi, mentre i lavori che iniziano successivamente disciplinati da questo nuovo decreto.

La pubblicazione di questo nuovo decreto definisce una nuova era delle detrazioni fiscali (anche semplice ECOBONUS e non necessariamente SUPERBONUS 110%), fino ad oggi gli adempimenti andavano “ricercati” all’interno di vademecum pubblicati dall’ENEA, da oggi abbiamo un riferimento di legge che identifica in maniera chiara, intervento per intervento, requisiti e limiti di spesa. I requisiti si allineano ai requisiti minimi che abbiamo già incontrato all’interno delle pratiche di conto termico e cha abbiamo conosciuto con suddetti vademecum, ma da oggi se ne rafforza l’obbligatorietà anche per una semplice sostituzione di generatore.

Nella sezione normative del portale Hydra Club è possibile prendere visione di entrambi i decreti.