SIERT Obbligo accatastamento impianti a Biomassa

Novità in vista per chi ha in casa un impianto a biomassa, di potenzialità inferiore ai 10 kW termici.

Con la pubblicazione sul BURT n. 1 Parte Seconda del 15/03/2023 della Delibera n.222 del 06-03-2023 recante ad oggetto "Prime indicazioni merito alle modalità per accatastamento, gestione e manutenzione degli impianti termici alimentati a biocombustibile solido in attuazione dell'articolo 23 ter comma 3 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39" entra in vigore l'obbligo di registrazione o accatastamento semplificato per gli impianti a biomassa sotto i 10 kW.
Le disposizioni sono comunque transitorie perché in attesa dei decreti attuativi di cui all’articolo 4 comma 1-quinquies del D.Lgs 192/05 che daranno indicazioni puntuali per quanto riguarda gli impianti alimentati a biomassa.

Ad ora si prevedono due modalità di registrazione/accatastamento dell’impianto:
1.    Caso in cui gli impianti siano stati installati prima del 15 marzo 2023.
Il responsabile dell’impianto provvederà ad un accatastamento semplificato dell’impianto accedendo ad una apposita pagina dedicata nel SIERT Regione Toscana, accessibile attraverso le credenziali SPID, compilando l’apposita maschera informatica.
2.    Caso in cui gli impianti siano stati installati dopo del 15 marzo 2023.
In questo caso è il manutentore/installatore dell’impianto che provvederà alle operazioni di registrazione dell’impianto attraverso le procedure di accatastamento indicate nel SIERT.

Sono esclusi dalla procedure di accatastamento nel SIERT gli impianti non utilizzati o comunque da intendersi ad uso saltuario. Per tali impianti è comunque prevista una procedura di “accatastamento” informatizzata attuata per mezzo mail, inviando una autocertificazione sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Questa autocertificazione scaricabile al presente link: https://siert.regione.toscana.it/documenti/DICHIARAZIONE SOSTITUIVA.pdf spetta al proprietario/locatario dell’immobile / responsabile dell’impianto.

Tale attestazione è esclusivamente limitata alle due specifiche casistiche di impianti sotto riportati:
a.    gli impianti a biomassa che risultino chiusi, dismessi o non in funzione, da considerarsi quindi al pari di elementi/complementi di arredo;
b.    gli impianti a biomassa di potenza nominale inferiore a 10 kW utilizzati in maniera occasionale e saltuaria, individuabili nei soli casi in cui nell’abitazione non sia presente ulteriore sistema di riscaldamento per il quale sussista obbligo di accatastamento.

Ma cosa si intende per generatore alimentato a biomassa con potenza utile nominale inferiore ai 10 kW?
Si parla di camini (sia aperti che chiusi con inserti), delle stufe e delle caldaie che usano biomasse (legna, pellet, cippato). Sono invece escluse dall'accatastamento le cucine economiche, ovvero stufe dedicate alla cottura dei cibi e non collegate all'impianti di riscaldamento.
 

A conclusione riportiamo la data entro il quale dovrà essere accatastato l’impianto, la delibera fissa il termine massimo per l’accatastamento al 30 settembre 2023.

Il mancato accatastamento, in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 23 quinquies comma 6 della legge regionale n.39/2005 comporta, secondo le procedure indicate dalla Delibera n.222 del 06-03-2023, l'applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 15, comma 5, del d.lgs 192/2005, ovvero sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.