Risparmio energetico, aggiornata la guida dell’agenzia delle entrate

 

L'Agenzia delle entrate il 12 settembre 2017 ha pubblicato la nuova versione della guida sulle agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti, tenendo conto delle più recenti novità normative.

L’aggiornamento si è reso necessario in seguito alle novità introdotte dalla manovra fiscale 2017, che ha modificato la disciplina della cessione del credito per gli interventi di riqualificazione energetica eseguiti sulle parti comuni di edifici condominiali. La guida ripercorre i termini del beneficio sottolineando la proroga al 2021 per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli effettuati su tutte le unità immobiliari si cui si compone il singolo condominio.

Inoltre sono richiamate le detrazioni del 70 e del 75% previsti per il raggiungimento di determinati indici di prestazione energetica su parti comuni condominiali.

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per la riqualificazione energetica di parti comuni di edifici condominiali, i contribuenti che si trovano nella cosiddetta “no tax area” (incapienti) possono cedere ai fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi un credito pari alla detrazione Irpef spettante, come pagamento di una parte del corrispettivo.

I contribuenti interessati sono i condòmini che non possono usufruire della detrazione perché possiedono redditi esclusi da Irpef (o per espressa previsione o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni).

La cessione può essere disposta in favore:
•    dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
•    di altri soggetti privati (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
•    di istituti di credito e intermediari finanziari.

I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.

Riassumendo le detrazioni, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, sono riconosciute nelle seguenti misure:
•    55% delle spese sostenute fino al 5 giugno 2013
•    65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017 per interventi sulle singole unità immobiliari
•    65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021 per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio
•    70% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso edificio
•    75% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali diretti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguono almeno la qualità media indicata nel decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica).

Queste maggiori detrazioni (70% e 75%) valgono per le spese effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021 e vanno calcolate su un ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

Dal 1° gennaio 2018 (dal 1° gennaio 2021 per le riqualificazioni degli edifici condominiali) l’agevolazione sarà sostituita con la detrazione fiscale prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie.

 

In allegato guida aggiornata al 12 settembre