Riscritte le regole per la cessione del credito nel decreto

Pubblicato in Gazzetta il Decreto Legge 25 febbraio 2022, n. 13

Dopo il blocco praticamente totale della cessione dei crediti “edilizi” di fine gennaio il governo si è messo nuovamente al lavoro per cercare di non congelare un settore che, comprensivo dell’indotto, muove diversi punti percentuali del PIL.

L’ultima versione, che appare sufficientemente ragionata e condivisibile, estende la cessione del credito a tre passaggi a patto che dopo una prima cessione libera, le successive due siano esclusivamente a favore di soggetti vigilati:

  • banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del TUB (decreto legislativo n. 385/1993);
  • società appartenenti a gruppi bancari iscritti all’albo previsto dall’articolo 64 del TUB;
  • imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,

Situazione simile, di una prima cessione libera e delle successive vigilate vale anche per l’opzione di sconto in fattura, in questo caso il fornitore dell’intervento (installatore) recupera il credito di importo pari alla detrazione spettante con la facoltà di cederlo ad altri soggetti compresi gli istituti di credito.

Parallelamente a questi meccanismi che distendono i procedimenti aumentando le possibilità di cessione sono state introdotte importanti misure atte a prevenire e combattere i comportamenti illeciti in materia di cessione dei crediti; in particolare, per non perdere traccia della vera e propria generazione del credito, dal 1° maggio 2022 le cessioni successive alla prima non potranno più essere parziali, sarà possibile cedere solo l’intera somma del credito che sarà affiancata da un codice identificativo univoco da indicare nelle eventuali successive cessioni, con modalità che l’Agenzia delle Entrate deve ancora definire.

Queste nuove disposizioni normative si sono rese necessarie a seguito di alcune fattispecie illecite ricorrenti, correlate a lavori edili idonei a conferire il diritto alla detrazione (e, di conseguenza, la facoltà di cessione del credito), in realtà mai avviati, l’attività di analisi e controllo ha portato all’individuazione di crediti d’imposta inesistenti per un ammontare di 4,4 miliardi di euro, 160 milioni sono stati sospese e scartati dalla piattaforma della cessione dei crediti per effetto del decreto antifrodi e 2,3 miliardi sono oggetto di sequestri preventivi da parte dell’Autorità giudiziaria.

Importante sottolineare che il decreto legge del 25 febbraio ha introdotto una importante novità ai fini della sicurezza dei luoghi di lavoro per interventi di importo superiore a 70'000 quali:

    • Lavori edili (di costruzione, manutenzione, riparazione…) di cui all'allegato X del testo unico sulla sicurezza,;
    • Superbonus 110%;
    • Interventi che beneficiano della cessione del credito;
    • Interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche;
    • Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro;
    • Bonus Verde;
    • Bonus Facciate.

 

A suddetti lavori possono essere riconosciuti i benefici normativi e contributivi (leggasi detrazioni fiscali, cessione del credito, sconto in fattura…) solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che gli stessi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano uno dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, da riportare anche nelle relative fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori. La nuova regola, che si applicherà agli interventi avviati successivamente al 27 maggio 2022.

In allegato il decreto legge, nella sezione normativa del portale è disponibile il testo del Decreto Rilancio coordinato con le ultime modifiche.