Regola Tecnica per impianti alimentati da combustibili gassosi

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.273 del 21 novembre 2019 il Decreto del ministero dell'interno 8 novembre 2019, che approva la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi.

Il decreto si applica alla progettazione, realizzazione  ed esercizio degli impianti per la produzione di calore civili extradomestici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW alimentati da combustibili gassosi della prima, seconda e terza famiglia con pressione non maggiore di 0,5 bar. Per impianto extradomestico si intende un impianto gas asservito almeno ad un apparecchio avente singola portata termica nominale massima maggiore di 35 kW oppure apparecchi installati in batteria con portata termica complessiva maggiore di 35 kW; impianto funzionale ad uno o più punti seguenti:

   a) climatizzazione di edifici e ambienti;
   b) produzione di acqua calda, acqua surriscaldata e vapore;
   c) cottura del pane e di altri prodotti simili (forni) ed altri laboratori artigiani;
   d) lavaggio biancheria e sterilizzazione;
   e) cottura di alimenti (cucine) e lavaggio stoviglie, anche nell'ambito dell'ospitalità professionale, di comunità e ambiti similari.

Più apparecchi alimentati a gas installati nello stesso locale, ovvero in locali direttamente comunicanti, sono considerati come facenti parte di un unico impianto di portata termica pari alla somma delle portate termiche dei singoli apparecchi ivi installati; qualora detta somma sia maggiore di 35 kW, indipendentemente dal valore della singola portata termica di ciascun apparecchio, il locale che li contiene ricade, ai fini delle misure di prevenzione incendi, nel campo di applicazione del decreto. All'interno di una unità immobiliare ad uso abitativo, ai fini del calcolo della portata termica complessiva, non concorrono gli apparecchi domestici di portata termica singola non superiore a 35 kW quali gli apparecchi di cottura alimenti, le stufe, i caminetti, i radiatori individuali, gli scaldacqua unifamiliari, gli scaldabagno ed i lavabiancheria.

Il decreto fissa un'importante obiettivo di sicurezza relativo alla salvaguardia delle persone, alla tutela dei beni, alla sicurezza dei soccorritori, contro i rischi di incendio ed esplosione. Rispetto al passato oggi si impone l'utilizzo di prodotti per uso antincendio che devono essere identificati, qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all'uso previsto, accettati dal responsabile dell'attività ovvero dal responsabile dell'esecuzione dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione; prodotti che dovranno essere utilizzati conformemente all'uso previsto.

In allegato il decreto e i suoi allegati.