Regola tecnica di prevenzione incendi per strutture sanitarie

 

E' entrata in vigore la Regola Tecnica Verticale, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.85 del 2021, per le strutture sanitare contenuta nel DM 29 marzo 2021.

Una “regola tecnica verticale” (RTV) è una regola tecnica di prevenzione incendi applicabile ad una specifica attività o ad ambiti di essa, con specifiche indicazioni, complementari o sostitutive di quelle previste nella “regola tecnica orizzontale” (RTO), la quale è invece una regola tecnica applicabile a tutte le attività nel campo della prevenzione incendi.

La nuova regola tecnica si applica a:

·         strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno con numero di posti letto maggiore di 25;

·         residenze sanitarie assistenziali (RSA) con numero di posti letto maggiore di 25;

·         strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 metri quadri.

Per strutture di minor capienza, come strutture con meno di 25 posti letto, ci si attiene alle regole di prevenzione generali comune a tutte le attività dettate dal Decreto Ministeriale 2 agosto 2015.

La regola tecnica per strutture sanitarie (V11) diventa parte integrante del Codice di Prevenzione Incendi e si affianca alle altre 10 regole tecniche:

  • V.1 Aree a rischio specifico;
  • V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive;
  • V.3 Vani degli ascensori;
  • V.4 Uffici (D.M. 8 giugno 2016);
  • V.5 Alberghi (D.M. 9 agosto 2016);
  • V.6 Autorimesse (D.M. 21 febbraio 2017, di recente aggiornato con il D.M. 15 maggio 2020);
  • V.7 Edifici scolastici (D.M. 7 agosto 2017);
  • V.8 Attività commerciali (D.M. 23 novembre 2018);
  • V.9 Asili nido (D.M. 6 aprile 2020);
  • V.10 Edifici tutelati destinati a musei, gallerie, biblioteche, ecc. (D.M. 10 luglio 2020).
  • V.11 Strutture sanitarie (D.M. 29 marzo 2021)

Preme evidenziare anche per queste strutture sono stati ammessi nelle aree che non sono a rischio specifico (come aree per impianti di produzione di calore, laboratori di analisi, …) negli impianti di climatizzazione e condizionamento classificati A2L (Come R32).

Nella sezione normativa del portale è possibile scaricare il testo del decreto, mentre al seguente link è disponibile il Codice prevenzione incendi (Testo coordianto in ultima revisione).