Regione Toscana: Ordinanza 22 aprile 2020, n. 40

Il 22 aprile la Regione Toscana ha emanato un’ordinanza avente ad oggetto: “COVID-19 - Disposizioni per la tutela della salute degli operatori nei cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati”. In pratica la Regione va a legiferare e a regolamentare le attività di cantiere su tutto il proprio territorio, facendo seguito alle disposizioni prese dal Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19. L’ordinanza ha validità, nelle more dell’adozione degli atti di cui all’articolo 2, comma 1 del d.l. 19/2020, fino al 3 maggio ovvero fino alla vigenza delle misure adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Le misure e le disposizioni per la tutela della salute degli operatori nei cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati, sono riportate nell’Allegato 1 dell’ordinanza. Per una lettura più approfondita rimandiamo all’Allegato, oltre che all’ordinanza stessa, qui richiamiamo brevemente alcuni punti.

In linea generale per i cantieri in corso e prima di disporre l’apertura degli stessi è necessario che il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), dove presente o il datore di lavoro:

Provveda all’integrazione del PSC alle misure anticontagio Covid-19;
Richieda all’impresa affidataria e alle imprese esecutrici l’integrazione del/dei POS alle disposizioni comuni del PSC;
Provveda a rivedere, di concerto con le altre figure di cantiere, il cronoprogramma e il Piano di Sicurezza e Coordinamento al fine di ridurre i rischi derivanti da lavorazioni interferenti;
Richieda conseguentemente all’impresa affidataria l’adeguamento del programma esecutivo dei lavori, in assenza di CSE;
Provveda a valutare l’eventuale adeguamento dei costi della sicurezza nonché, in collaborazione agli altri soggetti, l’eventuale diminuzione della produttività del cantiere, conseguente ad una riorganizzazione delle fasi di lavoro derivante dalla modifica del PSC e al cronoprogramma dei lavori.

Altri punti analizzati nell’allegato riguardano:

Precauzioni igieniche per le persone presenti in cantiere;
Necessità di informare adeguatamente i lavoratori, per esempio tramite l’affissione di appositi cartelli, sulle regole fondamentali di igiene;
Indicazioni per le imprese subcontraenti;
Definizione, nel POS, di una procedura di pulizia e sanificazione;
Misure in merito alla distanza di sicurezza e ai dispositivi di protezione individuali, con l’obbligatorietà, per le ditte che non possano garantire tali restrizione, di rimanere chiuse;
Presidio sanitario e sorveglianza sanitaria;
Obbligatorietà dell’utilizzo delle mascherine, dando comunque la priorità al mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1,80 m.

Ordinanza 22 aprile 2020, n. 40