Proroga al 15 giugno 2020 dei certificati FGAS

 

A seguito dell’emergenza Coronavirus il Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 ha introdotto misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese

Connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, tra le misure previste all’articolo 103 sono state introdotte misure sulla sospensione di termini nei procedimenti amministrativi, il comma 2 prevede che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020” .

Ai fini dell’applicazione di quanto previsto la Circolare tecnica DC N. 10/2020 chiarisce che:

-  le certificazioni aziendali (FGAS) in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 15 aprile resteranno validi fino al 15 giugno;

L’azienda certificata non dovrà fare richieste o comunicazioni, saranno gli Organismi di certificazione che provvederanno, previo accesso alla loro pagina riservata su www.fgas.it, a prorogare fino al 15 giugno le date dei certificati da loro emessi.
Si informa inoltre che la Circolare è applicabile anche ai certificati Fgas imprese e persone fisiche (Patentino FGAS) la cui scadenza annuale per il mantenimento è compresa tra il 31 gennaio 2020 e 15 aprile 2020.
Per tali certificati la scadenza è prorogata fino al 15 giugno 2020, termine entro il quale dovrà essere effettuata la verifica di mantenimento.

Qualora non venissero pubblicate ulteriori disposizioni, al 16 giugno verranno sospese le certificazioni delle imprese e/o delle persone fisiche che non abbiano ancora inviato all’Organismo di certificazione la documentazione completa per poter effettuare il mantenimento o il rinnovo.