Prezzario DEI: ufficialmente valido per la congruità delle spese

 

Con la pubblicazione delle circolare 16/E/2021 prodotta dall’Agenzia delle Entrate a seguito della pubblicazione del Decreto Antifrodi i tecnici si sono posti il problema se i prezzari DEI fossero ritenuti una fonte riconosciuta per la dichiarazione della congruità delle spese.

La richiesta dell’asseverazione della congruità delle spese era stata introdotta dal decreto rilancio per gli interventi collegati al superbonus e la possibilità di utilizzo dei prezzari della casa editrice DEI – Tipografia del Genio Civile, era stata introdotta dal decreto requisiti di agosto 2020. Da quel momento molte asseverazioni sono state redatte utilizzando i valori riportati sul prezzario della casa editrice DEI, talvolta più completo e aggiornato rispetto ai prezzari predisposti dalle regioni.

Ma con la pubblicazione della circolare dell’Agenzia delle Entrate i tecnici asseveratori si sono posti il dubbio sulla possibilità dell’effettivo utilizzo del prezzario DEI in quanto la circolare non ne faceva menzione, ma indicava come prezzari ufficiali quelli predisposti dalle regioni e dalle province autonome, dai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

La logica faceva presupporre che se un intervento ricadente nel superbonus 110% potesse essere asseverato con i prezzari DEI anche un intervento di semplice detrazione fiscale per ecobonus 65% potesse essere validato con i medesimi prezzari, ma la certezza non c’è stata fino ad oggi, quando con la pubblicazione della FAQ (28 gennaio 2022), l’AdE ha fatto luce sulla questione.

La FAQ afferma che, a seguito delle disposizioni normative introdotte con la legge di bilancio 2022, i prezzari individuati con il decreto MISE del 6 agosto del 2020 devono intendersi applicabili anche ad interventi antisismici, interventi di bonus facciate, interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica.

La formulazione introdotta ha valenza interpretativa (quindi retroattiva) e pertanto è possibile utilizzare non solo i prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, i listini ufficiali o delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, i prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi, ma anche i prezzari individuati nel citato decreto MISE del 6 agosto 2020.

Facciamo notare che, la legge di bilancio, prevede altresì entro il 9 febbraio un’emanazione di apposito prezziario nazionale. Restiamo quindi in attesa.