Nuovi regolamenti europei per la certificazione FGas

Oggi, 7 dicembre 2015, entrano in vigore quattro nuovi regolamenti europei in materia di FGAS che fanno seguito al regolamento 517/2014:

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2065 che stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione degli Stati membri.

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 che stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche addette all'installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati ad effetto serra o al recupero di gas fluorurati ad effetto serra da commutatori elettrici fissi.

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria, le pompe di calore fisse e le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, nonché per la certificazione delle imprese per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e le pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra.

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068, che stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato delle etichette per i prodotti e le apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra.

Dei quattro regolamenti, quello che ci riguarda più da vicino è il regolamento n.2067, che abroga il reg. n. 303/2008 estendendone il campo di applicazione anche alla parte smantellamento delle apparecchiature contenente gas fluorurati ad effetto serra, ed estendendo il campo di applicazione anche ad apparecchiature “non fisse”.

Il regolamento n. 2067 ricorda che è necessario aggiornare i requisiti minimi quanto agli ambiti di attività, nonché alle competenze e conoscenze contemplati, specificando le modalità di certificazione e le condizioni per il riconoscimento, invitando quindi gli stati membri ad aggiornare i loro programmi. Ad oggi i programmi di certificazione e formazione, da parte dell'italia, non sono ancora stati adeguati, ma entro il 1° gennaio 2017 dovranno essere aggiornati e contenere informazioni sulle pertinenti tecnologie che consentono di sostituire i gas fluorurati a effetto serra o ridurne l’uso oltre alla manipolazione di tali tecnologie in condizioni di sicurezza, entro luglio 2017 le certificazioni saranno rilasciate secondo i nuovi programmi.

Come anticipato nella news 29/14 si sottolinea che i certificati rilasciati a norma del regolamento 842/2006 restano validi, conformemente alle condizioni alle quali sono stati originariamente rilasciati.

I regolamenti sono disponibili per il download nella parte normative del portale Hydra Club.