Niente più dichiarazione FGAS ISPRA

A seguito dell’entrata in vigore del nuovo regolamento FGAS che ha abrogato e sostituito il D.P.R. n. 43/2012 risulta anche abrogato l’obbligo di comunicazione, da parte degli operatori, all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) della dichiarazione contenente le informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati.

Negli ultimi cinque anni, entro il 31 maggio di ogni anno, abbiamo provveduto a comunicare, attraverso il Portale della Dichiarazione FGAS, gli interventi effettuati su apparecchiature contenenti più di 3 Kg di gas, ma dal 2019 non sarà più necessario.

Il Portale rimarrà disponibile per l’accesso alle aree personali per la consultazione delle pratiche caricate, mentre saranno inibite operazioni come la registrazione di nuovi utenti e l’inserimento di nuove dichiarazioni.

E’ stato possibile ovviare alla dichiarazione ISPRA perché, una volta a regime, la raccolta e la conservazione delle informazioni relative alle attività di controllo delle perdite nonché le attività di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione e smantellamento delle apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra saranno affidate alla Banca dati prevista dal D.P.R. n. 146/2018.

All’interno della Banca dati le informazioni si inizieranno a inserire dal 24 settembre e saranno riportati solo gli interventi effettuati dopo tale data, si andrà così a creare un vuoto di informazioni di oltre 18 mesi, vuoto colmabile solo attraverso l’analisi del registro delle apparecchiature o dalla consultazione del registro di carico/scarico dei gas di ogni singola impresa certificata.