Gennaio 2019: Pubblicato il nuovo decreto FGAS

Dopo mesi di attesa è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto FGAS che attua il Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra (F-gas). Il decreto abroga il DPR 43/2012 sanando le incongruenze che si erano andate a creare con la convivenza del DPR e del Regolamento Europeo.

Le dettagliate disposizioni ivi contenute evidenziano quanto sia fondamentale monitorare efficacemente le emissioni di gas fluorurati a effetto serra per verificare i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni e per valutare l’impatto del regolamento europeo ormai in vigore da gennaio 2015.

Tra le novità di rilievo si evidenzia l’istituzione di una Banca Dati sui gas fluorurati alla quale dovranno essere comunicate (a partire dal 24 luglio 2019) le vendite di f-gas, delle apparecchiature che li contengono e le attività di assistenza, manutenzione, installazione, riparazione e smantellamento delle stesse.

Chi vende gas fluorurati ad effetto serra comunica per via telematica:
a) i numeri dei certificati delle imprese acquirenti o, laddove le imprese non siano soggette ad obbligo di certificazione, i numeri dei certificati o degli attestati delle persone fisiche;
b) le quantità e la tipologia di gas fluorurati a effetto serra vendute.

Chi vende apparecchiature non ermeticamente sigillate comunicano per via telematica:
a) tipologia di apparecchiatura;
b) numero e data della fattura o dello scontrino di vendita;
c) anagrafica dell'acquirente;
d) dichiarazione dell'acquirente recante l'impegno che l'installazione sara' effettuata da un'impresa certificata.

Dal 24 settembre 2019 l’impresa installatrice comunica per via telematica
a) numero e data della fattura o dello scontrino di acquisto dell'apparecchiatura;
b) anagrafica dell'operatore;
c) data e luogo di installazione;
d) tipologia di apparecchiatura;
e) codice univoco di identificazione dell'apparecchiatura;
f) quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti durante l'installazione;
g) nome e indirizzo dell'impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate;
h) dati identificativi della persona fisica certificata o dell'impresa certificata che ha effettuato l'installazione.

Dal 24 settembre 2019 l’impresa addetta al controllo delle perdite e manutenzione comunica, a partire dal primo interventi e per ogni intervento successivo, per via telematica
a) data, se disponibile, e luogo di installazione;
b) anagrafica dell'operatore;
c) tipologia di apparecchiatura;
d) codice univoco di identificazione dell'apparecchiatura;
e) quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti durante il controllo, la manutenzione o la riparazione;
f) nome e indirizzo dell'impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate;
g) dati identificativi della persona fisica certificata o dell'impresa certificata che ha effettuato l'intervento di controllo, riparazione o manutenzione;
h) data e tipologia degli interventi di controllo, manutenzione o riparazione;
i) quantità e tipologia di gas a effetto serra recuperata durante l'intervento sull'apparecchiatura;

Da settembre 2019 la ditta che esegue lo smantellamento delle apparecchiature comunica alla banca dati:
a) data e luogo di smantellamento;
b) anagrafica dell'operatore;
c) tipologia di apparecchiatura;
d) codice univoco di identificazione dell'apparecchiatura;
e) quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra recuperato durante lo smantellamento;
f) misure adottate per recuperare e smaltire i gas fluorurati a effetto serra contenuti nell'apparecchiatura;
g) dati identificativi della persona fisica certificata o dell'impresa certificata che ha effettuato l'intervento di smantellamento.

Le informazioni relative alla vendita sono comunicate alla banca dati contestualmente alla vendita, le informazioni relative al controllo perdite, all’installazione, alla manutenzione, alla riparazione, allo smantellamento devono essere comunicate entro trenta giorni dall’intervento.

Rimangono in essere le qualifiche delle persone fisiche (patentino FGAS) e delle ditte (certificazioni aziendali) emesse ai sensi del regolamento (CE) n.842/2006, l’ente di certificazione estende l’efficacia dei certificati rilasciati alle persone fisiche anche per le attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento delle celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati ad effetto serra.

Il primo passaggio per ottenere la certificazione, sia delle persone fisiche che delle imprese, è, ed è sempre stata, l’iscrizione al registro telematico nazionale; le persone o le imprese che non porteranno a termine l’iter di certificazione entro otto mesi dalla data di iscrizione al registro verranno, previa notifica, automaticamente cancellate.

Le circa 30'000 imprese e altrettante persone attualmente iscritte al Registro F-Gas e non certificate avranno tempo fino a settembre per conseguire la certificazione; il mancato rispetto di questa tempistica comporterà la cancellazione dal Registro.

Le disposizioni contenute all’interno del decreto rafforzano significativamente gli aspetti imposti dal regolamento cardine sui gas fluorurati ad effetto serra. Anche se l’effettiva entra in vigore è prevista per 24 gennaio 2019 e i primi adempimenti significativi si vedranno a partire dal mese luglio è necessario sin da subito portare a termine i propri iter di certificazione, qualora non terminati, per essere pronti la prossima estate a far fronte alle novità introdotte da questo nuovo decreto FGAS.

 

Idrotiforma ha fissato la prossima data di corso/esame FGAS (presso la nostra sede di Guamo - Lucca) per giorni 18,19 e 20 marzo 2018 per dare la possibilità a chi non si fosse ancora certificato di terminare l'iter di certificazione (personale e aziendale) entro i primi obblighi di comunicazione informazioni alla banca dati.

Nella sezione NORMATIVA è possibile scaricare il decreto impaginato a cura dello staff Hydra Club