FER: La regione Lombardia si allinea al resto delle regioni

 

Il decreto legislativo 28/2011 aveva lasciato libere le regioni di legiferare in materia di qualifica per impianti FER, una delle poche regioni a rispettare i termini fu la Lombardia, che con il suo decreto regionale aveva abilitato tutti i responsabili tecnici alla data del 3 agosto del 2013 e aveva disposto un corso formativo per i nuovi responsabili tecnici abilitati successivamente a tale data e in possesso dei requisiti previsti dalla lettera c) e d) di cui al comma 2 art.1 del D.M. 37/2008.

Coloro che avevano o avrebbero conseguito l’abilitazione secondo le lettere c) e d) dell’art. 4 del D.M. 37/2008 in data successiva all’entrata in vigore della legge 90/2013, avrebbero dovuto presentare un apposito corso formativo di base di 80 ore per ottenere l’idoneità all’installazione e manutenzione straordinaria anche di impianti FER.

Successivamente le altre regioni che, con tempi molto dilatati, hanno legiferato non allineandosi alle disposizioni attuate in Lombardia, ma prevedendo la formazione abilitante per i soli soggetti abilitati ai sensi della lettera c) di cui all’art.4 comma 1 del DM 37/2008.

La disomogeneità di cui sopra ha imposto un intervento correttivo che escludesse l’obbligo di formazione abilitante per i soggetti abilitati ai sensi della lettera d) nella normativa regionale lombarda, in modo da allinearla all’interpretazione maggiormente condivisa tra le Regioni.

Così, anche la Lombardia “ha abilitato” chi era in possesso di un attività lavorativa – come operaio installatore -  alle dirette dipendenze di un’impresa abilitata per un periodo non inferiore a tre anni e ha lasciato l’obbligo di frequentare un apposito corso formativo di 80 ore per chi è in possesso di un titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale e un periodo di almeno quattro anni consecutivi alle dirette dipendenze di un’impresa del settore.