Energie rinnovabili, in Gazzetta il decreto di recepimento della direttiva RED II

Entrerà in vigore il 15 dicembre 2021 il decreto legislativo n.199 del 2021 di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, datata 11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.

L’obiettivo che l’Italia intende conseguire è di coprire i suoi consumi totali lordi di energia, per almeno un 30 % da fonti di energia rinnovabili. L’incremento è previsto a fronte di un maggior utilizzo di energia rinnovabile sui consumi finali, per riscaldamento e per raffrescamento, il tutto in coerenza con le indicazioni del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima, tenendo conto dell’evoluzione e dell’aggiornamento dei consumi statisticamente rilevanti.

Si tratta di un provvedimento piuttosto rilevante in quanto recepisce l’ultimo aggiornamento della direttiva europea in ambito di fonti di energia rinnovabili e pertanto impatta in maniera significativa sull’utilizzo dell’energia anche al servizio degli edifici. Gli incentivi individuati e le semplificazioni messe in atto sui procedimenti autorizzativi e amministrativi sono imponenti e degni di nota.

 

Procedure per l’installazione di impianti per le fonti rinnovabili e l’efficienza energetica negli edifici

Per promuovere l’installazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile per il riscaldamento e il raffrescamento negli edifici, l’art. 25, attraverso l’allegato II, stabilisce procedure semplificate volte a facilitare l’installazione di impianti o dispositivi tecnologici per l’efficienza energetica e per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili, assicurandone l’attuazione omogenea su tutto il territorio nazionale.

In particolare gli interventi di installazione o sostituzione di generatori di calore sono considerati attività in edilizia libera, sono eseguiti senza comunicazione da parte dell’interessato all’amministrazione comunale e sono considerati interventi di manutenzione ordinaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Se non rientranti tra gli interventi di edilizia libera sono eseguiti previa Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA), comprensiva dell'attestazione concernente l'autorizzazione paesaggistica e culturale ove richieste.

Al fine di monitorare lo stato di conseguimento degli obiettivi in materia di fonti rinnovabili entro 60 giorni dall’installazione è trasmesso per via telematica al GSE dal progettista incaricato un modulo (un modulo semplificato ove non sia prevista la CILA) contenente le informazioni relative all’impianto installato e all’edificio, o unità immobiliare oggetto di installazione.

 

Obblighi per i nuovi edifici, per gli edifici esistenti e per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti

I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti, per i quali la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 13 giugno 2022, prevedono l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione in modo da garantire, tramite il ricorso ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, il contemporaneo rispetto della copertura del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 60% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva, i valori percentuali sono incrementati al 65% per edifici pubblici.

È previsto l’obbligo di installare sopra o all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze impianti fotovoltaici di potenza commisurata alla superficie dell’edificio. Obblighi già previsti nella vigente normativa (Allegato 3 D. Lgs 28/2011 che rimarrà in vigore ancora fino al 13 giugno 2022), ma oggi più stringenti di circa il 20%.

Infine dal 13 giugno 2022 gli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili che richiedono incentivi, comunque denominati, rispettano i requisiti minimi di rendimento e di certificazioni.

 

Riassumendo si semplificano gli adempimenti per l’installazione di impianti finalizzati all’utilizzo di fonti ad energia rinnovabile, definendo questa tipologia di installazione perlopiù interventi di manutenzione ordinaria. Al contempo si impongono rendimenti minimi dei generatori e specifiche tecniche per tutti gli impianti che accedono ad incentivi pubblici.

Necessariamente, al fine di monitorare il conseguimento degli obiettivi, le caratteristiche degli interventi dovranno essere comunicate al GSE (Gestore Servizi Energetici).

 

In allegato il Decreto Legislativo n. 199 del 2021

Nella sezione normativa l'estratto del decreto con evidenza degli articoli di interesse per il nostro settore.