Decreto 4 Marzo 2014 (Gu n.62 del 15 Marzo 2014) riguardante i depositi di G.P.L

Nel campo della prevenzione incendi, il 15 Marzo 2014 è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale un decreto atto a portare modifiche e integrazioni all’allegato al decreto 14 maggio 2004, recante approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto (G.P.L) con capacità complessiva non superiore a 13 m³, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno del 5 luglio 2005.
Le disposizioni di questo nuovo decreto si applicano ai depositi di nuova installazione, e ai depositi esistenti alla data di entrata in vigore del decreto (14 Aprile 2014) in caso di sostanziali modifiche o ampliamenti. Si riporta brevemente le disposizioni inserite nel decreto, allegato alla presente in formato PDF.
• Le piazzole di posa dei serbatoi devono risultare in piano e di superficie adeguata per consentire che il bordo esterno delle stesse disti non meno di 0.6 m dal perimetro dei serbatoi.
• Alla definizione di serbatoi fuori terra o interrati, si accosta la definizione di serbatoio ricoperto, quest’ultima tipologia segue le caratteristiche d’installazione dei serbatoi interrati.
• Gli accessori e i dispositivi di sicurezza sono raggruppati all’interno di un pozzetto (non più a tenuta stagna) protetto da un coperchio, chiudibile a chiave e realizzato in modo da evitare il ristagno di acqua nel pozzetto medesimo. Non essendo più necessario che il pozzetto sia stagno, non si necessita di un idoneo sistema di sfiato per l'eventuale fuoriuscita di gas dai dispositivi di sicurezza o dagli accessori.
• I serbatoi possono essere installati parzialmente o totalmente al di sopra del livello del suolo. In corrispondenza di ogni punto del serbatoio lo spessore minimo del materiale di ricoprimento non deve essere inferiore a 0,5 m. Il materiale di ricoprimento deve essere incombustibile e deve garantire stabilità e durabilità.
• Sono riviste le distanze minime di sicurezza, introducendo una nuova distanza ridotta per depositi fino a 0,3 metri cubi.
• Il serbatoio ricoperto può essere protetto, in alternativa alla recinzione, mediante apposita struttura   in calcestruzzo, anche prefabbricata, le cui pareti distino almeno 0,5 m dalle pareti del serbatoio.
• Alberi ad alto fusto possono essere posti a una distanza di 1 m dal serbatoio a condizione che sia interposta una protezione in grado di resistere all'azione di penetrazione degli apparati radicali.
• Viene chiarito che la segnaletica di sicurezza deve essere conforme all’allegato XXV del D.lgs 81/08
• Sono infine date le specifiche di minima per gli estintori a servizio dei depositi di capacità inferiore a 5 metri cubi
Si può così sintetizzare che le maggiori novità riguardano la nuova categoria di piccoli serbatoi, e le minori restrizioni sul pozzetto per accessori e dispositivi di sicurezza. Si rimanda all’area riservata, parte normativa, per prendere visione del decreto 14 maggio 2004 coordinato con d.m 5 Luglio 2005 e con il decreto 4 marzo 2014.