Coibentazioni fabbricati: deroghe sulle distanze

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 luglio, il D.Lgs 14 luglio 2020 n. 73 per l'attuazione della direttiva UE 2018/2002 sull'efficienza energetica, si compone di 21 articoli che introducono misure finalizzate «all’attuazione del principio europeo che pone l’efficienza energetica “al primo posto”».

Il provvedimento, che è entrato in vigore il 29 luglio 2020, ha introdotto un’importante deroga in merito alle distanze minime riportate nel codice civile, modificando e semplificando le precedenti disposizioni:

Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, il maggior spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori, necessario per ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, non è considerato nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura. Entro i limiti del maggior spessore di cui sopra, è permesso derogare, nell’ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile

Il beneficio consente la deroga dal computo delle distanze di volumi, altezze, superfici e rapporti di copertura è condizionato alla riduzione minima del 10% dei limiti di trasmittanza previsti dal D.Lgs. 192/2005, sostituendo il previgente riferimento all’Indice di prestazione energetica, con queste nuove disposizioni sono soppressi i limiti massimi degli spessori eccedenti (25 o 30 cm di spessore), non prevedendo così alcun limite allo spessore delle coibentazioni.

Sono abrogate le deroghe sulle distanze per edifici di nuova costruzione, prima previsti con comma 6 dell’art. 14 (Dlgs 102/2014)

La deroga è un ulteriore passo in avanti per raggiungere l’obiettivo di ottenere un risparmio energetico nazionale in termini di consumi di energia e si enuncia in un momento particolarmente prospero per la coibentazione degli edifici, grazie agli interventi promossi con il superbonus 110%.