Circolare Ministero dell'Ambiente

 

Il 6 aprile, il Ministero dell’Ambiente, ha emanato una circolare avente ad oggetto alcuni chiarimenti relativi alle modalità di applicazione dell’articolo 103, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.

 

 

La circolare fornisce indicazioni in merito a:

 

Termini per l’obbligo dei controlli periodici sulle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente.

Viene chiarito che in caso di scadenza dei termini per il controllo sulle apparecchiature nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020, gli stessi dovranno comunque essere effettuati salvo nel caso in cui sia dimostrabile l’impossibilità di svolgere tali controlli (ad es. nel caso di imprese le cui attività sono sospese ai sensi del D.P.C.M. 11 marzo 2020 e successivi) e/o sia dimostrabile l’assenza di tutte le condizioni di sicurezza atte ad evitare ogni possibilità di contagio da COVID19.

 

Sospensione dei termini per la comunicazione dei controlli periodici sulle apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra di cui all'articolo 16, comma 8 del DPR 16 novembre 2018, n 146.

Con riferimento al termine di 30 giorni per la comunicazione alla Banca Dati dei controlli delle perdite periodici sulle apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra, ai sensi dell’articolo 16, comma 8 del DPR 16 novembre 2018, n 146, la decorrenza dei citati termini verrà sospesa dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020 compresi, e riprenderà a decorrere dal 16 aprile 2020.