Chiarimento sulla vendita dei GAS fluorurati

Con l’entrata in vigore del nuovo regolamento (UE) 517/2014 in materia di taluni gas fluorurati ad effetto serra, da gennaio 2015, i gas fluorurati a effetto serra sono esclusivamente venduti a e acquistati da imprese in possesso del patentino personale e della certificazione d’impresa.

Quanto sopra riportato, è il sunto dell’ Art.11 comma 4 del regolamento n.517, lo stesso regolamento all’articolo 10 specifica che l’installazione la manutenzione e la riparazione o smantellamento delle apparecchiature deve essere fatto da personale in possesso del patentino personale e della certificazione.

Il regolamento introduce nuove figure alle quali è richiesta la certificazione: chi opera  su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero e apparecchi a ciclo Rankine a fluido organico, ma per queste figure il sistema di certificazione, al momento, non è ancora attivo.

Per tamponare questa mancanza di qualifica in una FAQ pubblicata sul sito F-Gas viene specificato che l’articolo 11 comma 4 si applicherà ai soggetti per i quali esiste già la certificazione/attestazione ai sensi del D.P.R. n. 43/2012, sempre nella stessa FAQ si legge che per lo svolgimento di attività per le quali non è previsto nessun obbligo di certificazione/attestazione, gli F-gas possono essere venduti liberamente.

Si può quindi intuire che le restrizioni sulla vendita del gas rischiano di diventare superflue.