Chiarimento per le qualifiche FER

L’approvato emendamento che proroga i termini per l’attivazione dei programmi regionali di formazione per installatori di impianti a fonti rinnovabili ha suscitato un po’ di movimento nel settore, le associazioni di categoria hanno esplicitamente chiesto al ministero chiarimenti circa i casi di imprese provenienti da Regioni “inadempienti, che non hanno deliberato in materia” che chiedevano di frequentare i corsi di aggiornamento nelle Regioni che hanno correttamente adempiuto agli obblighi di legge attivando i corsi stessi, le stesse imprese non avevano certezze rispetto al riconoscimento reciproco tra Regioni delle abilitazioni “mantenute” frequentando i corsi di aggiornamento fuori dalla Regione di residenza dell’impresa in quanto per questa tipologia di corsi le Regioni si stavano muovendo, o si erano già mosse,  in modo  non univoco (diverse tipologie di enti attuatori, ammissibilità o meno della formazione a distanza, corsi o seminari).

Al riguardo il ministero ha risposto sottolineando che: “in relazione alla possibilità di mutuo riconoscimento, va osservato che la direttiva 2009/28/Ce, attuata con il Dlgs n. 28/2011, stabilisce all'articolo 4, comma 3 che ogni Stato membro riconosce le certificazioni (o sistemi equivalenti di qualificazione) rilasciate dagli altri Stati membri”. Nel documento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del giugno 2014 sono inoltre definiti gli elementi minimi comuni dell'attestato di qualificazione, “per favorire il riconoscimento e la libera circolazione delle persone sul territorio”.

Sulla base di questi presupposti, il MiSE ha risposto che “risulta evidente che se il mutuo riconoscimento vale per la qualificazione, a maggior ragione deve essere ritenuto ammissibile per l’aggiornamento” le cui modalità di svolgimento sono lasciate alla scelta delle Regioni. Infine, il Ministero afferma che, “anche in presenza di modalità non univoche si ritiene che non possa venir meno il mutuo riconoscimento fra le Regioni dell’attestato di frequenza ai corsi di aggiornamento”.

Quanto sopra riportato ha stimolato i centri di formazione delle regioni più abbienti, e dotate di specifico regolamento di attuazione, a richiamare installatori da tutta Italia per garantire loro l’aggiornamento obbligatorio richiesto a norma di legge.

Al riguardo è doveroso sottolineare che in regioni come la Toscana, tutt’oggi non esiste un regolamento attuativo e gli installatori possono operare senza qualifica FER (tra l’altro implicitamente riconosciuta “in automatico” per la sola presenza della lettera a), b) o c) sul camerale alla data 3 Agosto 2013).

Non vi è la necessità quindi di spostarsi in altre regioni per conseguire la qualifica, ma ogni regione offrirà i propri centri e servizi di formazione/qualificazione appena saranno emessi i regolamenti regionali, che probabilmente non tarderanno ad arrivare.

Concludiamo sottolineando ancora una volta che con le regole del nuovo conto termico, l’installatore e il manutentore dell’impianto deve essere in possesso della qualifica FER, sono comunque esonerati gli impianti installati in regioni ove non vi è il regolamento d’attuazione.